L’art. 8 comma III Dlgvo n. 23/2011 stabiliva che i contratti di locazione ad uso abitativo non registrati entro il termine di legge la disciplina prevista dai contraenti subiva un integrazione legale.
In particolare, la norma prevedeva che la durata della locazione venisse fissata in anni quattro a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio, ed al relativo rinnovo si applicasse la disciplina di cui all’art. 2, comma I, Legge 9.12.1998 n. 431 (rinnovo del contratto per quattro anni).
Inoltre, il canone di locazione annuo, a decorrere dalla data di registrazione del contratto, veniva fissato dalla norma in commento, salva la pattuizione di un canone inferiore, in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, pari al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Siffatte disposizioni, oltre alla sanzione della nullità dei contratti di locazione non registrati, sia applicano anche nei seguenti casi:
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nell’ipotesi di contratto di locazione registrato nel quale sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
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sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
Orbene, la Consulta ha ritenuto che norma sia illegittima per contrasto con l’art. 76 Cost sotto il profilo dell’eccesso di delega.