Il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale ha, recentemente, pronunciato una sentenza sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2019, proposto dalla Dia – Direzione investigativa antimafia e dal Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, contro OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo La Fauci Belponer, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02089/2019, resa tra le parti.
Nel caso specifico, con ricorso al Tar Sicilia, sede di Palermo, il sig. OMISSIS, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca della relativa assegnazione presso il Centro Operativo della Dia di Palermo – “essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra il menzionato sottufficiale e il predetto ufficio” – ed il contestuale ritorno all’amministrazione di provenienza.
Il giudice di primo grado riteneva fondato il dedotto vizio del difetto di motivazione del provvedimento gravato: ciò in quanto, anche a seguito di un’ordinanza istruttoria, l’amministrazione non indicava i motivi posti a fondamento della revoca dell’assegnazione del militare. La nota di riscontro alla richiesta istruttoria, infatti, veniva versata in atti dall’amministrazione resistente con significativi omissis che investivano tutto il contenuto del provvedimento rilevante al fine di comprendere le ragioni dell’allontanamento.
Né il ricorrente, né il Tar, sono mai stati posti nella condizione di conoscere il contenuto integrale di tale atto endoprocedimentale, integrante la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tar accoglieva, quindi, il ricorso per motivi aggiunti (omessa motivazione) ed annullava il provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza del Tar, proponevano appello davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – in sede giurisdizionale – il Ministero dell’interno e la D.I.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
Il CGA ha confermato la sentenza appellata enunciando il seguente principio di diritto.
La motivazione nei provvedimenti amministrativi è requisito di validità e deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Attraverso l’obbligo di motivare i provvedimenti prende forma il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’ordinamento giuridico italiano indica in modo tassativo le ragioni di segretezza che possano incidere e limitare l’obbligo di supportare i provvedimenti con adeguata e satisfattiva motivazione.
Il Collegio è ben consapevole della discrezionalità ampia che assiste i provvedimenti di assegnazione (e di revoca della assegnazione) degli appartenenti alle Forze dell’ordine alla Direzione Investigativa Antimafia e della delicatezza e “fiduciarietà” di detto incarico. Ma è proprio l’ampia discrezionalità dei provvedimenti a necessitare di “una motivazione ancora più completa e satisfattiva per consentire al destinatario di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale”.
Il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia – sezione giurisdizionale – non ha ritenuto ci fossero ragioni per discostarsi da quanto sopra detto e, pertanto, ha respinto l’appello.