Con la sentenza n. 70/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del decreto legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) nella parte in cui poneva il divieto della rivalutazione delle pensione il cui importo sia superiore di tre volte al trattamento minimo I.N.P.S. (circa €. 1.441,58) nel biennio 2012-2013.
Gli effetti di tale pronuncia sono i seguenti:
1) Tutti i titolari di pensione I.N.P.S. il cui importo sia superiore ad €.1.443,00 potranno chiedere all’I.N.P.S. il rimborso di tale rivalutazione (circa €.1.000,00) per il biennio 2012-2013.
2) Applicazione della vecchia disciplina (ante decreto legge n. 201/2011) per il calcolo della rivalutazione;
3) L’effetto trascinamento per le pensioni erogate nel 2014.
L’effetto per le finanze pubbliche sarà di circa 10 miliardi.
Si auspica – ma il dubbio è fortissimo – in ordine ad un pagamento spontaneo e tempestivo da parte dell’I.N.P.S.
Rimedi esperibili dal titolare di trattamento pensionistico oggetto della pronuncia della Consulta sono:
1) Invio della nota interruttiva della prescrizione alla sede I.N.P.S. competente per territorio, con assegnazione di un termine per provvedere al pagamento;
2) Ricorso al Tribunale del Lavoro nell’ipotesi di inerzia dell’I.N.P.S.